Agevolazioni e detrazioni fiscali per mini ascensori

Dal 1° gennaio 2026 le piattaforme elevatrici e i mini-ascensori (così come altri ausili per la mobilità come montascale e servoscala), beneficiano delle agevolazioni fiscali attraverso il BONUS RISTRUTTURAZIONE (art. 16-bis del TUIR).

La nuova agevolazione discale prevede:

  • Detrazione del 50% per interventi su abitazione principale (prima casa)
  • Detrazione del 36% per interventi su seconde case

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a € 96.000 € per unità immobiliare e da ripartire in 10 anni.

Beneficiari

Chi sono i beneficiari e chi ha diritto al Bonus del 50% (o del 36%)?

ll bonus può essere richiesto da:

  • proprietari o usufruttuari
  • inquilini e comodatari
  • familiari conviventi
  • soci di cooperative o società

È importante che il pagamento avvenga con bonifico parlante per la detrazione.

Tipologia abitativa

Cosa cambia tra Prima casa e seconda casa? 

  • Prima casa: è l’abitazione in cui si ha la residenza anagrafica e dove si abita normalmente
    Per accedere alla detrazione del 50%, l’immobile deve risultare come prima casa al termine dei lavori.

  • Seconda casa: ogni immobile non adibito ad abitazione principale, come una casa vacanza o un immobile locato o tenuto a disposizione. La detrazione applicabile per la seconda casa è pari al 36%.

E in un condominio?

All’interno di un condominio, è necessaria una maggioranza che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Altre agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Ma come le abbattiamo le barriere architettoniche?
Grazie a prodotti, come i nostri mini ascensori Suite, che rispondono alla legge 13 del 1989 che ha trovato applicazione nel Decreto Ministeriale 236/89 (D.M. 236/89).

  • Detrazioni IRPEF: 19%
  • Detrazioni IRPEF: 50%​
  • IVA agevolata: 4% ​