Agevolazioni e detrazioni fiscali per mini ascensori
Dal 1° gennaio 2026 le piattaforme elevatrici e i mini-ascensori (così come altri ausili per la mobilità come montascale e servoscala), beneficiano delle agevolazioni fiscali attraverso il BONUS RISTRUTTURAZIONE (art. 16-bis del TUIR).
La nuova agevolazione discale prevede:
- Detrazione del 50% per interventi su abitazione principale (prima casa)
- Detrazione del 36% per interventi su seconde case
Il limite massimo di spesa detraibile è pari a € 96.000 € per unità immobiliare e da ripartire in 10 anni.
Beneficiari
Chi sono i beneficiari e chi ha diritto al Bonus del 50% (o del 36%)?
ll bonus può essere richiesto da:
- proprietari o usufruttuari
- inquilini e comodatari
- familiari conviventi
- soci di cooperative o società
È importante che il pagamento avvenga con bonifico parlante per la detrazione.
Tipologia abitativa
Cosa cambia tra Prima casa e seconda casa?
Prima casa: è l’abitazione in cui si ha la residenza anagrafica e dove si abita normalmente.
Per accedere alla detrazione del 50%, l’immobile deve risultare come prima casa al termine dei lavori.Seconda casa: ogni immobile non adibito ad abitazione principale, come una casa vacanza o un immobile locato o tenuto a disposizione. La detrazione applicabile per la seconda casa è pari al 36%.
E in un condominio?
All’interno di un condominio, è necessaria una maggioranza che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Altre agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Ma come le abbattiamo le barriere architettoniche?
Grazie a prodotti, come i nostri mini ascensori Suite, che rispondono alla legge 13 del 1989 che ha trovato applicazione nel Decreto Ministeriale 236/89 (D.M. 236/89).
- Detrazioni IRPEF: 19%
- Detrazioni IRPEF: 50%
- IVA agevolata: 4%